:

Efficienza Energetica

Cos' è l'attestato di prestazione energetica?

L'attestato di prestazione energetica è un attestato che attribuisce all'immobile una classe energetica in base al consumo di energia per riscaldarlo.

Quanto costa il servizio di prestazione energetica di un immobile?

Non esiste un listino che prevede un prezzo per determinate tipologie di edifici, il prezzo dipende dalla dimensione dell'immobile, dalla tipologia degli impianti presenti, quantità e qualità del materiale che il cliente ci mette a disposizione.

Quanto tempo ci vuole per fare la certificazione di un immobile?

L'attestato di prestazione energetica è un documento che va prodotto sulla base di calcoli, disegni e sopralluoghi, pertanto i tempi vanno da pochi giorni a settimane.
Il fattore più importante per il tempo è la dimensione dell'immobile. Comunque abbiamo sviluppato la procedura di urgenza per offrire ai nostri clienti che necessitano di una certificazione la sicurezza dei soli tempi materiali di realizzazione della pratica.

L'attestato di prestazione mi serve ai fini fiscali?

Per ottenere il beneficio di certi sgravi fiscali è necessario che un tecnico abilitato (certificatore energetico) verifichi che le opere effettuate abbiano apportato effettivamente un risparmio in termini energetici. Il pagamento della fattura deve essere effettuato con bonifico bancario e la causale deve contenere nome dell'installatore, data e numero della fattura.
Deve esserci inoltre un attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato.

Cosa si intende per prestazione energetica degli edifici?

La prestazione energetica degli edifici, è una procedura che consente, attraverso una metodologia di calcolo standardizzata, di classificare un edificio in base alle caratteristiche energetiche che lo contraddistinguono. Sulla base degli esiti del calcolo, ad ogni edificio viene assegnata una classe energetica (da A+ a G), così da consentire agli utenti finali di effettuare un semplice e rapido confronto con le caratteristiche energetiche di altri edifici certificati.

Quando è obbligatorio l'attestato di prestazione energetica?

L'attestato di prestazione energetica è diventato obbligatorio dal 1° luglio 2009 per tutti gli edifici/immobili oggetto di compravendita.
Dal 1° luglio 2010 sarà obbligatorio anche per tutti gli edifici/immobili oggetto di contratto di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.

Per quali edifici è necessario l’attestato di prestazione energetica?

La prestazione energetica si applica a tutte le categorie di edifici di cui all'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ossia:
 
- edifici adibiti a residenza e assimilabili (abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme, abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili, edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari);
 
- edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
 
- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili (quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi, mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto, bar, ristoranti, sale da ballo);
 
- edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
 
- edifici adibiti ad attività sportive (piscine, saune e assimilabili, palestre e assimilabili, servizi di supporto alle attività sportive);
 
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
 
- edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
 
E' stato sottolineato che restano esclusi dalla prestazione energetica box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico.
Rimangono esclusi anche i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati e gli altri casi specifici previsti al punto 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 192/2005.

Quale durata di validità ha un attestato di prestazione energetica?

Secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art.6 del DM 26/6/2009, l'attestato di prestazione energetica ha una validità massima di dieci anni, ma tale validità viene confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. All'attestato di prestazione energetica va allegato (in copia o in originale) il libretto di impianto.

Chi deve richiedere l’attestato di prestazione?

L'attestato di prestazione deve essere richiesto dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell'immobile.

Chi sostiene le spese della prestazione energetica?

Il titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o il proprietario, o il detentore dell'immobile.

Nel caso di annunci commerciali di vendita degli edifici è obbligatorio far redigere l’attestato di prestazione energetica?

Si, è obbligatorio infatti che venga inserito negli annunci commerciali di vendita degli edifici l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di prestazione energetica, con la conseguenza che è necessario far redigere l'attestato da un tecnico abilitato. Non è pertanto possibile compilare l'autodichiarazione in classe G.

È obbligatorio inviare l’attestato di prestazione energetica alla Regione Calabria? Sono previste sanzioni in caso di mancata trasmissione di detta documentazione?

L'attestato di prestazione energetica deve essere inviato alla Regione o alla Provincia Autonoma competenti per territorio entro 15 gg. dal rilascio (paragrafo 8 delle Linee Guida Nazionali D.M. 26 giugno 2009). Pur non essendo prevista sanzione in caso di non invio della documentazione in argomento all'Amministrazione competente, le disposizioni previste D.M. 26 giugno 2009 lo impongono in attuazione delle finalità indicate dalla Direttiva 2002/91/CE come recepita dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e pertanto è un obbligo di legge.

Sono incentivati gli impianti di riscaldamento che utilizzano fonti rinnovabili?

Per quanto riguarda le fonti rinnovabili il "decreto edifici" prevede esplicitamente detrazioni per i pannelli solari termici e dal 2008 anche per le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia. Tuttavia, secondo l'art. 1 comma 2 del decreto, sono incentivati anche tutti quegli interventi di riqualificazione energetica che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a quanto tabellato nell'allegato A al DM 11/3/08. Quindi, nel caso che venga certificata questa prestazione, detti impianti sono ammissibili alla detrazione facendo riferimento al comma 344 della Finanziaria 2007 e all'art. 6 del "decreto edifici".

Mia moglie possiede un'abitazione su cui vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso pagare io le spese di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione, posto che la proprietaria non avrebbe la possibilità di usufruire dei benefici fiscali a causa di un reddito insufficiente?

Si. Infatti i soggetti ammissibili a detrazione sono i proprietari, locatari o comodatari che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o su parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. Esistenti sono gli immobili accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta; se l'edificio non è esistente, non è concessa l'agevolazione. Nel caso di immobili residenziali, a questi possono aggiungersi anche i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

I pannelli solari che ho intenzione di installare non hanno la certificazione UNI 12975, come richiesto dall'art. 8 comma 1c del decreto, ma UNI EN 12976. Posso ugualmente usufruire degli incentivi?

Il DM 26/10/07, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/07, ha ribadito che tutti i pannelli certificati UNI EN 12975 e UNI EN 12976 sono ammessi alla detrazione e sono equiparati a detti collettori anche tutti i pannelli certificati in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976 in un Paese dell'Unione Europea o della Svizzera.

Devo asseverare la messa a punto del sistema di distribuzione in seguito all'installazione di un generatore di calore a condensazione. Ma cosa si intende per valvole termostatiche a bassa inerzia termica? E soprattutto sono sempre necessarie?

Per valvole termostatiche a bassa inerzia termica si intendono le valvole caratterizzate da un tempo di risposta (determinato in conformità al punto 6.4.1.13 della norma UNI EN 215) inferiore a 40 minuti. Le valvole in possesso del marchio di conformità CEN (European Committee for Standardization) ottemperano a tale requisito e sono sempre necessarie -ove tecnicamente compatibili - tranne nei seguenti due casi: 1) se la temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 45 °C; 2) se, in alternativa, è installata su tutti i corpi scaldanti un'altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata.

Sto ristrutturando un immobile rurale precedentemente non accatastato e riscaldato solo con un caminetto e una stufa a legna. Posso fruire delle detrazioni se metto infissi a norma e installo una caldaia a condensazione?

Si ritiene che non sia possibile perché un edificio, per fruire delle detrazioni, deve essere esistente e avere un impianto di riscaldamento funzionante. Per edificio vale la definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 192/05. Un edificio si considera esistente se risulta accatastato o se almeno è stata presentata domanda di accatastamento e se viene pagata l'ICI, se dovuta. Inoltre si ritiene che un impianto di riscaldamento, per essere considerato tale, debba rispondere alla definizione di cui al punto 14 dell'allegato A al D. Lgs. 192/05, limitatamente alla produzione di energia termica per la climatizzazione invernale, e che qui si riporta: "Impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari... comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW". Infine, anche qualora le precedenti condizioni fossero soddisfatte, occorre ricordare che il prerequisito per accedere alle detrazioni è sempre il conseguimento di un risparmio energetico e che questo è difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa in quanto questa è considerata fonte fossile solo al 30% .

Vorrei sostituire una caldaia con un'altra alimentata a biomasse combustibili e ritengo che, in quanto fonte rinnovabile, il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio possa essere posto pari a zero. Di conseguenza applicando il comma 344 della Finanziaria per tale tipo di intervento, dovrebbe essere sempre soddisfatto il vincolo di riduzione dell’indice di prestazione energetica. Si richiede un vostro parere in merito.

Il DM 26/1/10, in vigore dal 14/3/10, ha profondamente innovato la normativa in materia, modificando il DM 11/3/08. L'art. 3 c. 3 di quest'ultimo decreto ora precisa che, ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali, "in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili si assume una quota di energia fossile pari all'energia primaria realmente fornita all'impianto moltiplicata per il fattore 0,3". Si può quindi ancora accedere alla detrazione fiscale applicando il comma 344 della Finanziaria ma poiché questo comma prevede che l'intervento debba essere riferito all'intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono, la documentazione che occorre approntare, anche qualora l'intervento riguardi la singola unità immobiliare, deve fare riferimento all'edificio nel quale essa è inserita. Il D.M. 26/1/10, inoltre, prescrive anche che la nuova caldaia a biomasse deve rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5;
b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, se presenti;
c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta dello stesso D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
d) garantire, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4a dell'allegato C al D.Lgs. 192/05; nel caso di impianto termico a biomassa installato in un'unità immobiliare facente parte di un edificio con più unità o di un condominio, si ritiene che sia possibile limitare quest'obbligo alla sola unità immobiliare oggetto di intervento;
e) dichiarare il rispetto dei predetti requisiti nell'asseverazione compilata dal tecnico abilitato e in sede di trasmissione all'ENEA della documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni.

Sto recuperando il sottotetto attualmente non abitabile e non riscaldato di un fabbricato per farne una mansarda. I lavori comprendono anche l'isolamento delle falde di copertura del tetto per rendere confortevole l'alloggio che ne ricaverò e che provvederò a dotare di adeguato impianto termico. Posso avere la detrazione del 55% per il lavoro di rifacimento della copertura?

Per avvalersi della detrazione sulla coibentazione di un tetto è necessario, in linea generale, che il sottotetto sia abitabile e riscaldato. Se invece è non abitabile o addirittura non praticabile e di dimensioni tanto esigue da potersi considerare un'intercapedine o un volume tecnico facente tutt'uno con la copertura e con il solaio orizzontale che delimita una zona sottostante riscaldata, occorre che il tecnico asseveri questa circostanza ossia che il sottotetto forma un corpo unico con tetto e solaio in modo da considerare il rispetto della trasmittanza complessiva copertura-sottotetto-solaio per consentire la detrazione. Infine, se il sottotetto è praticabile ma non abitabile e non riscaldato, è agevolabile la coibentazione tra solaio e ambienti sottostanti riscaldati ma non tra falde della copertura e sottotetto non riscaldato: la normativa, infatti, si limita ad agevolare la protezione di ambienti riscaldati verso l'esterno o verso vani non riscaldati.

Con le nuove disposizioni di cui al Decreto Sviluppo che cosa cambia relativamente alle detrazioni fiscali del 55%? E quali sono le novità introdotte per il bonus per interventi di ristrutturazione edilizia?

Le disposizioni di cui all'Art.11 del decreto Legge 22 giugno 2012 n°83 (c.d. Decreto Sviluppo), convertito in Legge con modificazioni, con L. 7 agosto 2012 n°134 (entrata in vigore il 12/08/2012), relativamente agli interventi di riqualificazione energetica di un immobile prevedono la proroga di questi incentivi al 30 giugno 2013 con la stessa entità di detrazione (55%). Nessuna modifica è prevista relativamente ai documenti necessari e alle modalità di trasmissione della documentazione ad ENEA. Quanto alle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013, l'aliquota è stata innalzata dal 36 al 50% ed il limite massimo di detrazione è stato innalzato da 48.000 a 96.000 euro.

Richiedi Preventivo

News Video

SOCIAL NETWORK

 
Twitter
 
Facebook
 
Linkedin
 
Skype

CONTATTI

Vega Energia s.r.l.
C.da Rocchi - Condominio P.C.
87036 - Rende (CS)
P.Iva 02921410789

Tel: 0984 837167
Fax: 0984 837167  
E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

I Nostri Partner