Detrazione Fiscale del 55%_65%
Allo stato attuale, una delle la forme di incentivazione che lo stato Italiano ha messo in campo per la riqualificazione energetica degli edifici, è la detrazione d'imposta pari al 55% sulle spese sostenute, da recuperare in 10 rate annuali.
riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento (riqualificazione globale, caldaie a biomassa), detrazione massima 100.000 € (55% di 181.818,18 €);
Il Decreto Legge del 22 giugno 2012 n.83 (convertito dalla Legge n.134 del 7 agosto 2012) ha prorogato la detrazione fiscale del 55% fino al 30 giugno 2013. Dal 1 luglio 2013, fatte salve eventuali modifiche al Decreto, la detrazione del 55% scenderà al 36%.
Tipologie di interventi che possono usufruire delle detrazioni:
- miglioramento termico dell'edificio (coibentazione pareti e coperture, sostituzione serramenti e infissi su edifici esistenti), detrazione massima 60.000 € (55% di 109.090,90 €);
- installazione di pannelli solari, detrazione massima 60.000 € (55% di 109.090,90 €);
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (con caldaie a condensazione o pompe di calore), detrazione massima 30.000 € (55% di 54.545,45 €);
Possono usufruire delle detrazioni fiscali:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.
La detrazione d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali ed eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità Europea, dalle Regioni o dagli enti locali.
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale. Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta pari al 4% a titolo di acconto dell'imposta dovuta dall'impresa che effettua i lavori.