FAQ Impianti fotovoltaici

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Un impianto fotovoltaico è un impianto che consente la produzione di energia elettrica attraverso l’energia solare, sfruttando le proprietà di materiali sensibili alla luce solare (ad esempio il silicio, un elemento molto usato in tutti i dispositivi elettronici).

L’elemento base dell’impianto è la cella fotovoltaica. I pannelli sono costituiti da un insieme di celle fotovoltaiche, le quali trasformano la luce del sole che incide su di essa in corrente elettrica. La corrente elettrica raccolta dal circuito elettrico stampato su di esse viene canalizzata nei cavi elettrici del pannello e fluisce verso gli altri componenti dell’impianto.

Un tipico impianto fotovoltaico è costituito da: moduli fotovoltaici, inverter, strutture di sostegno e altri accessori come cavi e quadri elettrici. L’inverter permette la conversione dell’energia elettrica in corrente alternata.

Il modulo monocristallino si ottiene dalla lavorazione di lingotti di silicio di purezza molto elevata caratterizzati da un mono cristallo di Silicio in cui gli atomi sono disposti tutti nella stessa direzione, ne consegue una colorazione uniforme della cella.

Il modulo policristallino si ottiene mediante la fusione di cristalli di silicio di piccole dimensioni, talvolta visibili ad occhio nudo, disposti senza un particolare orientamento. Il lingotto viene tagliato in lamine sottili che costituiscono le celle fotovoltaiche. Nei moduli policristallini la disposizione casuale degli atomi di silicio determina un colore cangiante.

Il modulo a film sottile è un modulo che si realizza “spruzzando” atomi di materiale semiconduttore (tipo il silicio) su un supporto rigido o flessibile(che può essere di plastica, lamiera o vetro).

L’inverter è un’apparecchiatura elettronica che modifica la forma d’onda della corrente che viene prodotta dai pannelli fotovoltaici, che è di tipo continuo, in una forma d’onda utilizzabile compatibile con la rete elettrica e con le utenze finali, che è di tipo alternato.

L’intervento di smaltimento dell’eternit e/o dell’amianto deve essere stato effettuato contestualmente all’installazione dell’impianto fotovoltaico (e successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto).

Per tenere conto dell’avvicendamento normativo intervenuto tra il DM 5 maggio 2011 (quarto Conto Energia) e il Decreto (quinto Conto Energia), il premio sarà riconosciuto anche agli interventi di sostituzione di eternit/amianto avviati tra il 13 maggio 2011 (data di entrata in vigore del DM 5 maggio 2011) e il 27 agosto 2012, purché gli impianti fotovoltaici, installati in sostituzione di coperture di eternit o contenenti amianto, entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013.

È necessario produrre l’Attestato di certificazione energetica per l’edificio sul quale è fisicamente installato l’impianto fotovoltaico.

Si. Qualora, invece, l’impianto è asservito ad un’utenza comune, è necessario l’Attestato di certificazione energetica dell’intero edificio o di tutte le unità abitative che lo compongono.

All’atto dell’iscrizione di un impianto al Registro può essere dichiarata una stima della classe energetica di un edificio in fase di realizzazione. Si rammenta, però, che qualora l’edificio, come realizzato, dovesse presentare una classe energetica inferiore rispetto a quella dichiarata e il Soggetto Responsabile, stimando una classe energetica superiore, avesse conseguito un vantaggio in termini di priorità nell’iscrizione al Registro, l’impianto decadrebbe dalla graduatoria.

L’edificio, in ogni caso, deve essere completato e dotato di attestato di certificazione energetica almeno alla data della richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti.

Gli Attestati redatti in conformità alle Linee guida nazionali devono prevedere la dichiarazione inerente al rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato III, punto 2.3. del D.lgs. 115 del 2008.

Per le Regioni che utilizzano un proprio modello, si rimanda alle singole procedure Regionali.

No. Ai sensi del DM 5 luglio 2012 è possibile richiedere detrazioni fiscali solo in alternativa al Conto Energia.

No. Le tariffe incentivanti del Quinto Conto Energia sono alternative allo scambio sul posto, al ritiro dedicato e alla cessione al mercato per i soli impianti con potenza fino a 1 MW, fatto salvo quanto già precisato in caso di potenziamento e/o realizzazione di una nuova sezione di impianto.

I soggetti responsabili titolari di convenzione di ritiro dedicato o di scambio sul posto devono disdire eventuali convenzioni in atto all’atto della richiesta di incentivo.

Si, non è previsto infatti un limite al numero di impianti che una persona fisica/giuridica può possedere.

Lo scambio sul posto [Deliberazione ARG/elt 74/08, Allegato A – Testo integrato dello scambio sul posto (TISP)], è un meccanismo che consente, in generale, di immettere in rete l’energia elettrica prodotta ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi.

Con il termine scambio sul posto (Delibera AEEG 74/08) si intende il servizio erogato dal GSE dal 1° Gennaio 2009 e che consente all’utente che abbia la titolarità o la disponibilità di un impianto, la compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

L’AEEG, con Deliberazione ARG/elt 74/2008, ha stabilito che il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. proceda alla gestione delle attività connesse allo scambio sul posto e all’erogazione del contributo in conto scambio.

Il ritiro dedicato è il ritiro dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 387/03 e dell’energia di cui ai commi 41 della Legge n. 239/04, da parte del gestore di rete a cui l’impianto è connesso e per la cui regolazione economica agisce il GSE sulla base delle modalità definite dalla Delibera AEEG n. 280/07.

Il regime di ritiro dedicato avviene al prezzo che si forma sul mercato elettrico (prezzo zonale orario), corrisposto sulla base del profilo orario di immissione del singolo produttore. Ciò consente di riflettere fedelmente le condizioni economiche di mercato.

Ne consegue che il GSE riconosce il prezzo zonale orario all’energia elettrica immessa in rete e ammessa al ritiro dedicato. Nel caso di produttori che non dispongano di misuratori orari dell’energia elettrica immessa in rete sarà il gestore di rete che procederà a determinare il profilo orario di immissione del singolo produttore (la deliberazione n. 118/03 prevede che l’energia elettrica immessa in rete da impianti che non dispongono di misuratori orari sia ripartita sulle ore che appartengono a ciascuna fascia secondo un profilo piatto).